Banca d’Italia si conforma ad EBA: le novità a partire dal 2 ottobre 2023

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Banca d’Italia si conforma ad EBA: le novità a partire dal 2 ottobre 2023

 

L’innovazione è una forza inarrestabile che richiede una guida precisa in termini di tempismo, visione a lungo termine e chiarezza. Nell’era della trasformazione digitale, è fondamentale avere un quadro normativo che regoli questo campo in costante espansione.

Purtroppo, il nostro sistema regolatorio spesso arriva in ritardo rispetto agli sviluppi tecnologici, rendendo incerte e obsolete l’applicazione di soluzioni vantaggiose.


Un passo in avanti nel mondo del KYC

In questo scenario in continua evoluzione, un primo passo verso l’allineamento alle modalità dinamiche europee lo ha fatto Banca d’Italia nel campo dell’onboarding da remoto.

Con Provvedimento del 13 giugno 2023, infatti, Banca d’Italia ha abrogato l’Allegato 3 delle disposizioni in materia di Adeguata Verifica emanate il 30 luglio 2019, noto come “Procedura di video-identificazione”.

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, ‘EBA’) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15, ‘Orientamenti dell’EBA’).

 

Chi è l’Autorità Bancaria Europea?

L’Autorità bancaria europea (EBA) è “un’autorità indipendente dell’Unione europea (UE), che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo.  Gli obiettivi generali dell’Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell’UE e garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario”.

L’EBA ha assunto il compito di individuare orientamenti precisi che possano trasformarsi in norme comuni per lo sviluppo e per l’implementazione di un modello efficace di adeguata verifica da remoto.

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Quali sono le principali novità?

Ciò che EBA propone è un modello solido, dinamico e che tenga alta l’attenzione sul concetto di “rischio”.

La prima importante novità è che, grazie alle linee guida, i Soggetti Obbligati (come banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, ectc..) avranno piena autonomia nel disegnare i processi di onboarding e/o nel preferire una soluzione rispetto ad un’altra.  Ciò che però devono garantire è:

  1. Una documentata valutazione sull’adeguatezza delle soluzioni;
  2. Una scrupolosa e dimostrabile analisi dei rischi;
  3. Il monitoraggio continuo dei sistemi adottati.

 

La novità di EBA è che non ci si deve più soffermare sulla soluzione, ma la stessa deve essere il frutto di un’attenta analisi dei rischi e dell’applicazione delle linee guida.

Con questo nuovo modello, EBA apre ufficialmente a due modalità di identificazione remota: ASSISTITA e NON PRESIDIATA (Fully-automatic).

Un soggetto obbligato, quindi, potrà scegliere liberamente la modalità di onboarding e video identificazione da remoto, a condizione che, in caso di controlli, sia in grado di illustrare e documentare alle autorità di vigilanza competenti le valutazioni effettuate prima dell’attuazione della soluzione di onboarding a distanza del cliente scelta. Dovrà anche mostrare il risultato di tali valutazioni e garantire che l’utilizzo della soluzione sia adeguato rispetto ai rischi individuati.

L’altra importante novità è che con EBA gli enti potranno provvedere in autonomia anche all’esternalizzazione delle attività di adeguata verifica, vista come una possibilità per trarre giovamento in termini di tempo, risorse e risultati.
Creando sinergie e collaborazioni tra i soggetti obbligati e provider di servizi di KYC, gli istituti finanziari potrebbero trarre notevole vantaggio del know-how di società esperte e certificate in attività che richiedono conoscenze nuove per il mondo bancario.

 

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Quando entreranno in vigore le nuove linee guida?

Gli Orientamenti dell’EBA si applicano a partire dal 2 ottobre 2023. I destinatari dovrebbero applicare le previsioni degli Orientamenti nel caso in cui vogliano adottare nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza o nei casi in cui rivedano quelle già in uso per l’onboarding di nuovi clienti.

Salvo altre comunicazioni a seguito della consultazione che Banca d’Italia ha avviato contemporaneamente alla pubblicazione del provvedimento, i soggetti obbligati avranno tempo per adeguarsi alle nuove indicazioni fino al 02/10/2024.

 

 

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